Che cos’è il RENTRI e perché è importante?
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un nuovo strumento digitale introdotto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e regolamentato dal DM n.59 del 4.4.2023.
Il RENTRI permetterà una gestione integrata del sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite due strumenti:
1. l’istituzione di un Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità, al quale gli operatori coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti avranno l’obbligo di iscrizione;
2. la digitalizzazione dei formulari di identificazione del rifiuto e dei registri cronologici di carico e scarico.
ll RENTRI ha quindi l’obiettivo raccogliere e monitorare i dati ambientali, semplificandone il processo ed offrendo maggiore trasparenza e controllo continuo.
Forniamo di seguito un breve elenco di soggetti tenuti alla registrazione e le principali scadenze, per un elenco completo e dettagliato rinviamo alla normativa citata in precedenza.
Chi deve iscriversi al RENTRI?
I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI sono i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.
Possiamo riassumerli in tre gruppi principali:
1. Operatori professionali sono:
• enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
• enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale,
• enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione,
• consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
2. Produttori di rifiuti sono:
• imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi,
• imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
3. Delegati sono:
• associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
• gestore del servizio di raccolta,
• gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.
Unicamente i produttori iniziali di rifiuti hanno la possibilità di incaricare soggetti delegati che adempiono per loro conto agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati al RENTRI.
Quando parte l’obbligo di iscrizione?
L’iscrizione al RENTRI sarà introdotta gradualmente in tre fasi:
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025:
• Impianti di trattamento rifiuti
• Trasportatori di rifiuti
• Commercianti/intermediari di rifiuti
• Consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
• Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (più di 50 dipendenti)
• Delegati
Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025:
• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
• Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026:
• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
• Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti
Il nostro servizio RENTRI
Durante la fase di transizione e dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema RENTRI, noi di Ancora vi offriamo un servizio RENTRI articolato come segue:
1. Audit sulla gestione dei rifiuti in azienda ed inquadramento normativo rispetto agli adempimenti legati al RENTRI:
• inquadramento della gestione dei rifiuti in azienda (obblighi del produttore dei rifiuti);
• verifica delle competenze interne e chiarezza dei compiti assegnati;
• congruenza dei codici CER assegnati;
• controllo dei registri di carico e scarico con riferimento alle tempistiche di compilazione;
• verifica dei criteri di gestione del deposito temporaneo rifiuti;
• gestione operativa dei rifiuti (identificazione deposito, etichettatura dei rifiuti, modalità di stoccaggio, personale addetto alla movimentazione);
• adempimenti rispetto al RENTRI.
2. Supporto pratico per tutte le attività operative legate al RENTRI (iscrizione, utilizzo del portale governativo, gestione formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico)
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