Il R.E.N.T.RI entra in vigore: scopri cos’è e quali servizi offriamo

Che cos’è il RENTRI e perché è importante?

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un nuovo strumento digitale introdotto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e regolamentato dal DM n.59 del 4.4.2023.

Il RENTRI permetterà una gestione integrata del sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite due strumenti:

1. l’istituzione di un Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità, al quale gli operatori coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti avranno l’obbligo di iscrizione;

2. la digitalizzazione dei formulari di identificazione del rifiuto e dei registri cronologici di carico e scarico.

ll RENTRI ha quindi l’obiettivo raccogliere e monitorare i dati ambientali, semplificandone il processo ed offrendo maggiore trasparenza e controllo continuo.

Forniamo di seguito un breve elenco di soggetti tenuti alla registrazione e le principali scadenze, per un elenco completo e dettagliato rinviamo alla normativa citata in precedenza.

Chi deve iscriversi al RENTRI?

I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI sono i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

Possiamo riassumerli in tre gruppi principali:

1. Operatori professionali sono:

• enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,

• enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale,

• enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione,

• consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

2. Produttori di rifiuti sono:

• imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi,

• imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

3. Delegati sono:

• associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,

• gestore del servizio di raccolta,

• gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

Unicamente i produttori iniziali di rifiuti hanno la possibilità di incaricare soggetti delegati che adempiono per loro conto agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati al RENTRI.

Quando parte l’obbligo di iscrizione?

L’iscrizione al RENTRI sarà introdotta gradualmente in tre fasi:

Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025:

• Impianti di trattamento rifiuti

• Trasportatori di rifiuti

• Commercianti/intermediari di rifiuti

• Consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)

• Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (più di 50 dipendenti)

• Delegati

Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025:

• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)

• Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026:

• Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)

• Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

Il nostro servizio RENTRI

Durante la fase di transizione e dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema RENTRI, noi di Ancora vi offriamo un servizio RENTRI articolato come segue:

1. Audit sulla gestione dei rifiuti in azienda ed inquadramento normativo rispetto agli adempimenti legati al RENTRI:

• inquadramento della gestione dei rifiuti in azienda (obblighi del produttore dei rifiuti);

• verifica delle competenze interne e chiarezza dei compiti assegnati;

• congruenza dei codici CER assegnati;

• controllo dei registri di carico e scarico con riferimento alle tempistiche di compilazione;

• verifica dei criteri di gestione del deposito temporaneo rifiuti;

• gestione operativa dei rifiuti (identificazione deposito, etichettatura dei rifiuti, modalità di stoccaggio, personale addetto alla movimentazione);

• adempimenti rispetto al RENTRI.

2. Supporto pratico per tutte le attività operative legate al RENTRI (iscrizione, utilizzo del portale governativo, gestione formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico)

Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato e la nostra migliore offerta per la tua azienda.