La Legge 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il decreto legge 146/2021 integrandolo con numerose importanti modifiche del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/08, soprattutto riguardo alla formazione.
Di seguito un riassunto delle principali modifiche all’art. 37:
- modifica del comma 2: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro; inoltre dovrà definire le modalità della verifica finale di apprendimento, resa obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
- modifica del comma 5: inserita la definizione di addestramento del lavoratore (“… consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.”). Chiarito che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato
- Aggiunto il comma 7ter: l’aggiornamento periodico dei preposti deve essere svolto in presenza e ripetuto con cadenza almeno biennale
Modifiche all’art. 18:
- aggiunto il comma 1 punto b bis): il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare almeno un preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza
Modifiche all’articolo 19:
- sostituito il comma 1 lettera a): il preposto ora deve: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
- aggiunta la lettera f-bis), che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto, ribadendo il suo obbligo, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
Modifiche all’articolo 26:
- aggiunto il comma 8 bis: nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni di giugno, restiamo a disposizione per chiarimenti e per aiutarvi nell’espletamento dei nuovi obblighi aggiunti.