la Legge 215/2021 tra le altre novità ha introdotto un nuovo comma dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), che descrive gli obblighi formativi in capo ad un’azienda:
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.»
Questo obbligo, già in vigore quindi da fine 2021, si aggiunge a quello previsto nel vecchio Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che al punto 9 recita:
«Con riferimento ai preposti […] si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.»
La domanda se occorra fare 6 ore ogni 2 anni oppure alcune ore ogni 2 anni per un totale di 6 in 5 anni non è stata chiarita dalla Circolare 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che rimandava il chiarimento del problema all’imminente (al tempo) nuovo Accordo Stato Regioni. Purtroppo il nuovo Accordo, che doveva uscire per legge entro il 30 giugno 2022, non è più stato emanato e intanto sono passati più di 2 anni.
Come Ancora Srl quello che raccomandiamo, visto anche quanto le nuove modifiche legislative puntino sulla figura dei preposti come persone fondamentali per la vigilanza e l’addestramento dei lavoratori, è quello di programmare aggiornamenti biennali di 3-4 ore, in modo da soddisfare entrambe le indicazioni legislative nel modo più leggero e funzionale possibile.
Per chiarimenti contattate pure formazione@ancorasrl.com.