Nella maggior parte delle aziende il rischio di caduta da scale portatili è trascurato, quasi sempre perché l’uso è spesso sporadico e legato ad attività di saltuaria manutenzione.
Spesso in fase di redazione del D.V.R. l’uso di scale è escluso o non se ne fa menzione, nonostante esse siano presenti in azienda.
Proprio per questo vogliamo evidenziare alcune indicazioni di massima sull’uso delle scale:
– Il rischio di caduta del lavoratore da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile rientra nel rischio di caduta dall’alto, per cui bisogna attivarsi con il rispetto degli art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08;
– Il datore di lavoro deve assicurarsi che le scale a pioli siano utilizzate, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;
– Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
– E’ opportuno che le scale siano corredate di dichiarazione del costruttore di conformità alla norma UNI EN 131-2, recentemente aggiornata con la nuova versione del 2017, che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Diversamente è onere del datore di lavoro verificare che le scale in uso abbiano tutti i requisiti costruttivi previsti dalla legge;
– E’ importante che il lavoratore riceva formazione sull’uso delle scale, preferibilmente anche mediante la consegna di un’istruzione operativa.
Per approfondimenti si veda anche la documentazione dell’INAIL sulle scale portatili.