Nell’obbligo di valutazione di tutti i rischi da parte del datore di lavoro, compresi la scelta delle attrezzature di lavoro e la sistemazione dei luoghi di lavoro, ormai rientra anche la valutazione delle scaffalature di magazzino (portapallett, drive-in, ecc…) da un punto di vista non solo statico ma anche sismico.
Soprattutto dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna risulta importante per un datore di lavoro previdente verificare l’adeguatezza delle scaffalature messe a disposizione dei lavoratori, ciò in coerenza con l’obbligo di conseguire progressivamente il massimo livello di sicurezza possibile rispetto alle conoscenze attuali e alle norme esistenti.
A differenza dei soppalchi, per i quali sono necessari anche il collaudo e la denuncia al Genio Civile, le scaffalature (non autoportanti) non sono equiparate a veri e propri edifici; pur tuttavia sono numerosi gli obblighi spettanti al fornitore, che spesso non ottempera:
‒ consegnare la relazione di calcolo statica e sismica, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, e targhe di portata
‒ garantire personale formato per l’installazione della scaffalatura, oppure fornire istruzioni di assemblaggio e montaggio;
‒ fornire istruzioni per la modifica della configurazione;
‒ effettuare l’installazione a regola d’arte e rilasciare il Certificato di regolare esecuzione.
Nei casi in cui non sia disponibile in azienda la presente documentazione, la responsabilità di eventuali mancanze ricade sul datore di lavoro che ha omesso di fornire al lavoratore attrezzature adeguate alle norme vigenti.
Inoltre, la UNI EN 15635:2009 (Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio) dà al datore di lavoro la possibilità di identificare un Responsabile delle attrezzature di magazzino (PRSES – Person Responsible for Storage Equipment Safety) che va formato e avrà come compiti:
‒ identificare, contattare e dialogare con il fornitore;
‒ praticare l’addestramento per il mantenimento della scaffalatura in sicurezza;
‒ conoscere i pericoli sulla base di una valutazione dei rischi;
‒ adottare le precauzioni necessarie per ridurre o eliminare i rischi.
Nella pratica sarà colui che garantisce l’effettuazione delle ispezioni settimanali delle scaffalature (obbligo ai sensi del punto 9.4.2.2. della UNI 15635) con tenuta di documentazione scritta, verificando danni da urto, non verticalità dei montanti, condizioni del pavimento, posizioni dei carichi e degli accessori…
Una persona tecnicamente competente dovrà inoltre eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi, con resoconto scritto consegnato al PRSES con le osservazioni e le proposte degli interventi ritenuti necessari.
Vi raccomandiamo quindi di:
‒ richiedere al fornitore, quantomeno per le nuove scaffalature, i documenti sopra indicati, che sarebbe comunque obbligato a redigere e consegnarvi;
‒ avere solo personale specificamente formato che opera con le scaffalature (sull’uso delle attrezzature, sul corretto posizionamento della merce, sul riconoscere eventuali danni o problemi alle scaffalature…) e tenere un registro dei danni alle stesse, effettuando i relativi declassamenti, se necessari.