Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas

Il 21 dicembre 2019 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 8/11/2019, ovvero la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas.

Le centrali termiche per la climatizzazione di edifici, per la produzione di acqua calda o vapore, le cucine industriali, gli impianti di cottura del pane, di lavaggio biancheria o stoviglie aventi potenza termica superiore a 116 kW dovranno adeguarsi al decreto qualora non siano già stati autorizzati dai Vigili del Fuoco tramite rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi o S.C.I.A.

Parimenti, le centrali termiche e gli impianti di potenza termica compresa tra 35 e 116 kW dovranno adeguarsi al nuovo decreto se non sono state realizzate in conformità al previgente D.M. 12/04/1996 e s.m.i..

Inoltre, è stato chiarito ufficialmente (fatte salve le unità immobiliari ad uso abitativo) che più apparecchi a gas installati nello stesso locale o in locali comunicanti sono da considerarsi come parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle singole portate termiche. Ad esempio, avere nello stesso locale due caldaie da 34 kW non esime quindi l’utilizzatore dal dover rispettare gli obblighi del nuovo decreto.

Nel caso abbiate dei dubbi sulla conformità dei vostri impianti a gas o dei luoghi dove sono installati, siamo a disposizione per effettuare un sopralluogo di verifica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *