Vittorio Veneto 15/12/2015
Con il decreto legislativo 151/15 il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del Testo Unico per la sicurezza e salute sul lavoro, D.Lgs. 81/08. Ecco le più rilevanti modifiche:
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Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi): viene abrogato l’art. 1bis per cui il datore di lavoro, nei casi in cui può svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell’allegato II del D.Lgs. 81/08, può svolgere i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso. Precedentemente detti compiti potevano essere svolti solo nelle ditte fino a 5 dipendenti.
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Articolo 53, comma 6 (Registro infortuni): a decorrere dal 24/12/2015, novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/15, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. La trasmissione della denuncia di infortunio o di malattia professionale sarà effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL secondo procedure che saranno emanate dall’Istituto assicuratore. Consigliamo comunque, in questo periodo di transizione, di continuare a tenere aggiornato il Registro infortuni.
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Formazione dei datori di lavoro che utilizzano attrezzature di lavoro: Con le modifiche del D.Lgs. 151/2015 la parola “operatore” comprende espressamente anche il datore di lavoro che utilizza un’attrezzatura, con l’estensione degli obblighi conseguenti. Ad esempio, per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, come i carrelli elevatori o le piattaforme di lavoro mobili elevabili, servirà l’abilitazione anche per il datore di lavoro.
Per necessità o chiarimenti restiamo a disposizione.