Vengono mai eseguite operazioni su parti elettriche (anche molto brevi) dal vostro personale interno?

Gli art. 83 e 84 del D.Lgs. 81/08 definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione che questi deve adottare in caso di lavori in prossimità di parti attive, o in generale quando è presente un rischio elettrico residuo.

Il decreto rimanda direttamente alla normativa tecnica pertinente e quindi in particolare alla norma CEI 11-27, che definisce con precisione le misure di prevenzione e protezione da adottare e soprattutto capacità e formazione minima che i lavoratori interessati devono avere.

Il tema del rischio elettrico è molto delicato: molto spesso il datore di lavoro affida a ditte esterne specializzate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria pensando che il problema sia così risolto. In realtà vengono comunque eseguite dal personale interno moltissime variegate piccole attività per garantire la normale produzione, soprattutto in occasione di piccoli fermi macchina. Queste piccole attività comportano sempre un’esposizione del personale al rischio elettrico, che per sua natura è grave.

Il fatto di non prevedere adeguate procedure di lavoro e soprattutto di non assicurare un’adeguata formazione del personale preposto ai lavori mette il datore di lavoro, in caso di infortunio, in una posizione difficilmente difendibile.

Alla luce di ciò consigliamo quantomeno di eseguire, sul ristretto gruppo di persone che eseguono attività su parti elettriche, il corso previsto dalla CEI 11-27 (cosiddetto corso “PES/PAV”, di 16 ore) e di procedere poi all’identificazione dei ruoli e alla formalizzazione delle procedure di lavoro.

Potete segnalarci eventuali vostre necessità o chiederci chiarimenti in proposito contattando il vostro referente di Ancora Srl o scrivendoci alla mail: info@ancorasrl.com.

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