Dal prossimo 12 ottobre 2017 i datori di lavoro avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, a solo fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (finora l’obbligo partiva da un’assenza superiore a tre giorni).
In attesa di eventuali indicazioni più specifiche da parte dell’INAIL, per adempiere a tale obbligo le aziende dovranno utilizzare la medesima applicazione (“Denuncia/comunicazione di infortunio”) messa a disposizione dall’Istituto sul proprio sito per la denuncia, a fini assicurativi, degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Il D.lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione del nuovo obbligo di comunicazione, le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per gli infortuni superiori a tre giorni;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per gli infortuni superiori ad un giorno.